privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
art. 2,
D.L. 25.09.2001, n. 351
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1.
Le società possono essere
costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle
finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo
2497, secondo comma, del codice civile.
Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al
comma 2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e
diritti di cui al comma 2.
2. Le società costituite ai
sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più
fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni
operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei
diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.
I beni così individuati,
nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di
cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli
altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre
operazioni.
Su ciascun patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti
da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al
comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o
in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le
condizioni della stessa.
4. Alle società di cui al comma
1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1.09.1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b)
e c), e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
5. I titoli emessi dalle
società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 601,
e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 1.04.1996, n. 239, purché ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero.
Gli interessi e altri
proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze
in data 4.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10.05.1999, e raccolti dalle società di cui al comma 1 ai fini delle operazioni
di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato
di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta
regionale sulle attività produttive.
Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti
e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta.
Ai fini dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni
immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti
di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i
gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3
per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta
prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del, D.P.R. 29.09.1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al
comma 1.
Sono escluse
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti
pubblici.
7. Si applicano le disposizioni
della legge 30.04.1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei
proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare può essere
svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti
il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei
decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma
6.